FAQ FFP pianificazione territoriale e della costruzione

Risposte alle domande piĂą frequenti (FAQ)

   
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Dove si trova la base legale?

La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore nel 2004, prevede la possibilità che il Consiglio federale dichiari l’obbligatorietà generale di un fondo per la formazione professionale (FFP) per un settore.

Art. 60 Legge sulla formazione professionale (LFPr)
Art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

2Dove si può consultare il decreto del Consiglio federale relativo alla dichiarazione di forza obbligatoria?

Il decreto del Consiglio federale è stata pubblicato sui seguenti organi:

3Qual è il senso e lo scopo del fondo per la formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione (Plavenir)?

Il fondo serve al finanziamento di prestazioni nel settore della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua (art. 2 Regolamento).

I costi per la formazione professionale erano finora sopportati esclusivamente dai membri delle associazioni settoriali e dalle aziende di formazione. Per mezzo del fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale, anche le altre aziende del settore sottostanno all’obbligo di versare adeguati contributi alla formazione professionale. Il fondo contribuisce in questo modo a una ripartizione solidale degli oneri.

4Anche le aziende che non sono affiliate a un'associazione industriale beneficiano del fondo per la formazione professionale?Sì, le prestazioni del FFP vanno a favore dell’intero settore. Un trattamento impari di non membri e membri non è ammesso.
5Dove devo dichiarare i collaboratori?La dichiarazione viene fatta online e il link verso di essa sarĂ  accessibile tramite il sito web di Plavenir. Si tratta di un'autodichiarazione. Le informazioni fornite dalle aziende saranno verificate dall'ufficio del FFP nel corso di controlli aleatori.
6Quando è la data limite per la raccolta dei contributi?La data di riferimento per quanto riguarda il numero di collaboratrici e collaboratori è il 1° gennaio.
7Cosa succede se non presento la dichiarazione o se la presento con informazioni errate?Il contributo viene calcolato sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda. Se un'azienda si rifiuta di fare una dichiarazione o se la dichiarazione è palesemente errata, sarà valutata d'ufficio.
8Devo aggiornare l'autodichiarazione periodicamente?Sì, la dichiarazione deve essere aggiornata annualmente online. L'aggiornamento si limita alla verifica e, se necessario, alla modifica del numero di collaboratori. L'ufficio del FFP informa annualmente le aziende via e-mail dell'obbligo di aggiornamento.
9Come faccio a sapere se il fondo per la formazione professionale concerne anche la mia/nostra azienda?

L'ambito di applicazione è descritto nella sezione 2 dei regolamenti. In sintesi, vale quanto segue:

Tutte le aziende o parti di aziende svizzere, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che impiegano personale con una formazione di base come disegnatore o disegnatrice AFC - o professioni precedenti - e forniscono servizi tipici del settore, sono obbligate a contribuire al fondo. Questi includono:

a. pianificazione del territorio 
b. pianificazione strategica e analisi del fabbisogno per progetti di costruzione in edilizia, genio civile, spazi esterni e progettazione interna 
c. concezione di progetti di costruzione nell’ edilizia, genio civile, spazi esterni e progettazione interna 
d. gare d’appalto e/o pianificazione dei costi di progetti di costruzione nell’edilizia, genio civile, spazi esterni e progettazione interna 
e. pianificazione dell’esecuzione e/o direzione dei lavori per progetti di costruzione nell’edilizia, genio civile, spazi esterni e progettazione interna 
f. preparazione e gestione delle procedure di autorizzazione per progetti di costruzione nell’edilizia, genio civile, spazi esterni e progettazione interna

10Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le imprese esecutrici o le parti di imprese del settore edile principale e ausiliario non sono soggette al Fondo. Quali aziende sono considerate aziende esecutrici ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2?Tutte le imprese artigiane coinvolte nell'edilizia, come capomastri, falegnami, carpentieri, tecnici edili, imbianchini, stuccatori, ecc. sono considerate imprese esecutrici o parti di imprese esecutrici. Queste aziende non sono soggette al fondo per la formazione professionale per la pianificazione territoriale della costruzione, anche se impiegano disegnatori AFC per la pianificazione dei loro lavori.
11A quanto ammonta il contributo?

Il contributo per azienda o parte di azienda è di 180 CHF all'anno. Inoltre, 40 CHF all'anno devono essere versati per tutti i collaboratori dell'azienda che hanno completato la formazione di base come disegnatore AFC (o le "professioni precedenti" di disegnatore del genio civile, disegnatore edile, disegnatore d’arredamenti, disegnatore paesaggista, disegnatore in pianificazione del territorio).

Esempio di applicazione 1:
Studio di architettura unipersonale (nessun dipendente) Titolare = disegnatore AFC e Bachelor FH. L'azienda e il proprietario sono responsabili nei confronti del fondo = 180 CHF per l'azienda e 40 CHF per il proprietario. Contributo totale 220 CHF.

Esempio di applicazione 2:
Titolare dello studio di architettura = Palestra Matura e Master EPFL. Dipendente = disegnatrice AFC e Bachelor FH. L'azienda e il dipendente sono tenuti al fondo, il proprietario non è tenuto al fondo (in quanto non ha una formazione di base come disegnatrice AFC) = 180 CHF di contributo aziendale più 40 CHF di contributo per il dipendente. Contributo totale 220 CHF.

12Devo versare contributi per tutti i collaboratori?

I contributi sono dovuti per i dipendenti tipici del settore che hanno completato la formazione professionale di base come disegnatore o disegnatrice AFC, disegnatore del genio civile, disegnatore edile, disegnatore d’arredamenti, disegnatore paesaggista o disegnatore in pianificazione del territorio. Questo vale anche se i dipendenti hanno seguito un'ulteriore formazione dopo aver completato la loro formazione professionale di base.

Non devono essere versati contributi per gli apprendisti e il personale commerciale/amministrativo.

13Si devono versare contributi anche per i collaboratori occupati a tempo parziale?Sì, i contributi devono essere versati per le persone che svolgono un lavoro a tempo parziale, a condizione che siano soggette all'assicurazione obbligatoria della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS).
14Non ho dipendenti, sono una ditta individuale: sono anch'io tenuta a pagare i contributi?Sì. Le imprese individuali che rientrano nel campo di applicazione operativo e personale (Regolamenti Art. 4 e Art. 5) devono pagare il contributo operativo di 180 franchi svizzeri più il contributo personale di 40 franchi svizzeri (Regolamento Art. 9).
15Cosa succede se, quale azienda a carattere misto, ricevo una richiesta da due fondi per la formazione professionale?Le aziende a carattere misto sottostanno, di principio, all’obbligo di contribuzione. Tuttavia, l’obbligo di contribuzione si limita a quella parte di azienda che è attiva nei settori rappresentati da Plavenir. A seconda del profilo di attività, un’azienda dovrà pertanto versare contributi a due fondi per la formazione professionale. Per le eccezioni, consulti la domanda 16.
16Pago già i contributi al fondo di formazione professionale del settore delle costruzioni in legno o dei capomastri. Devo anche versare i contributi al fondo di formazione professionale Plavenir per i miei dipendenti del reparto pianificazione?No, in questo caso non è necessario versare alcun contributo al fondo FFP di Plavenir. Sono stati stipulati accordi di compensazione appropriati tra Plavenir e i fondi di HolzbauSchweiz, l'Associazione svizzera dei capomastri (SBV) e FRE CEM. In questo modo, lo sforzo di dichiarazione per le aziende può essere ridotto al minimo.
17Devono versare i contributi al fondo anche quelle aziende che non hanno mai usufruito delle prestazioni di Plavenir?Sì, a condizione che rientrino nell'ambito di applicazione (Regolamento Sezione 2).
18La nostra azienda sta già formando dei disegnatori/disegnatrici AFC. Dobbiamo comunque versare i contributi al fondo?Sì, se rientrate nel campo di applicazione del regolamento, sezione 2, la vostra azienda è obbligata a contribuire (si veda anche la domanda 9). Tuttavia, il fondo è stato istituito con la premessa di non gravare ulteriormente sulle aziende formatrici. Questo obiettivo sarà raggiunto riducendo i costi dei corsi interaziendali con una parte significativa delle risorse del fondo, probabilmente a partire dal 2024. Per le aziende che formano un numero di apprendisti superiore alla media, i rimborsi saranno superiori ai contributi del fondo.
19Ho un'azienda con diverse filiali e/o consociate. Come viene calcolato il contributo in questo caso?Per il calcolo dei contributi delle società private e pubbliche, si applica il termine "società" secondo la Legge federale sull'imposta federale diretta: per "società" si intende l'intera impresa di una persona giuridica o fisica. Una società per azioni è una sola azienda, anche se ha diverse sedi permanenti (filiali). Diverse società di un gruppo costituiscono più imprese.
20Anche le aziende che fanno parte di un'associazione di categoria come SIA o suisse.ing devono contribuire al fondo per la formazione professionale?Sì, l'appartenenza a un'associazione di categoria non esonera le aziende dall'obbligo di contribuire al fondo per la formazione professionale.
21Posso dedurre la parte per persona del contributor dallo stipendio dei miei collaboratori?No, non è possibile per motivi legati al diritto del lavoro. Si tratta di un contributo unicamente a carico del datore di lavoro.
22Quando deve essere versato il contributo al fondo?Il contributo del fondo viene fatturato una volta all'anno e deve essere pagato entro 30 giorni dalla data della fattura.
23Che cosa succede se non pago il contributo che mi viene fatturato?In base alla dichiarazione di obbligatorietĂ  generale del Consiglio federale e per motivi di paritĂ  in materia di concorrenza, il FFP per la pianificazione territoriale e delle costruzioni deve imporre il pagamento dei contributi. Il termine di pagamento corrisponde per tutte le fatture a 30 giorni a contare dalla data di allestimento della fattura. Le aziende inadempienti saranno richiamate un massimo di tre volte. In seguito, il debito viene trasmesso a un'agenzia di recupero crediti.
24Cosa succede se pago giĂ  in un fondo cantonale per la formazione professionale?

Anche se versa in un fondo di formazione professionale cantonale, è soggetto all'obbligo di contribuire al fondo di formazione professionale per la pianificazione territoriale e della costruzione (Plavenir). Il fondo di formazione professionale per la pianificazione territoriale e delle costruzioni finanzia principalmente servizi nazionali di livello superiore, quindi non c'è praticamente nessuna sovrapposizione con i fondi cantonali. Un'eccezione è la sovvenzione dei corsi interaziendali.

Ci sono sovrapposizioni con i seguenti fondi cantonali:

  • Ginevra > Riduzione del contributo 30 %
  • Neuchâtel > Riduzione del contributo 30 %
  • Ticino > Riduzione del contributo 30 %
  • Vaud > Riduzione dei contributi 30 %
  • Vallese > Riduzione del contributo 30 % 


In base al principio che nessuno paga due volte per lo stesso servizio, i contributi Plavenir-FFP sono ridotti in questi cantoni. La riduzione corrispondente è indicata sulla fattura del contributo. Nei cantoni sopra citati, il sussidio della formazione professionale continuerà ad essere erogato tramite il fondo cantonale e non tramite Plavenir-FFP.

Non c'è sovrapposizione con i seguenti fondi cantonali (i contributi non saranno ridotti):

  • Friburgo
  • Giura
  • Zurigo (non c'è obbligo di contribuire al fondo cantonale se i contributi sono giĂ  stati versati ai fondi settoriali generalmente vincolanti) 
25Come è organizzato il fondo per la formazione professionale e chi lo supervisiona?

Il Consiglio dell'Associazione Plavenir è l'organo di vigilanza del Fondo e lo gestisce strategicamente.

L'Assemblea Generale dell'Associazione Plavenir elegge i membri della Commissione del Fondo. Questa commissione valuta le questioni critiche di assogettamento.

Operativamente, il fondo è gestito dall'ufficio del FFP. Si trova presso l'associazione professionale SIA.

L'Assemblea Generale di Plavenir decide sull'utilizzo dei fondi adottando il bilancio di Plavenir.

Il fondo è soggetto alla supervisione della Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione (SEFRI) in conformità con l'Articolo 60 paragrafo 7 del VPETA. I conti del fondo e il rapporto di revisione sono presentati al SEFRI per essere esaminati e informati.

26In che modo è garantito che il denaro non venga utilizzato indebitamente?La trasparenza relativa a un utilizzo corretto dei mezzi finanziari è garantita dalla tenuta di una contabilità separata. Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente (art. 15 Regolamento). Il fondo è inoltre soggetto alla vigilanza della SEFRI (art. 16). Con queste misure si garantisce che i mezzi finanziari vengano utilizzati conformemente alla loro destinazione.
27I regolamenti sul fondo per la formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione entreranno in vigore il 1° marzo 2023. Devo pagare i contributi per tutto l'anno 2023?No, nel primo anno i contributi saranno addebitati pro rata (per i mesi di gennaio e febbraio 2023 non sono ancora dovuti contributi).
28A chi ci si può rivolgere in caso di domande?Per domande e informazioni, contatti l'ufficio del FFP: plavenir(at)bbf-ffp(dot)ch / 044 290 98 00